Il Tar blocca la Pedemontana Veneta: un colpo al berlusconismo e allo zaismo

Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittimi i provvedimenti con i quali è stato approvato il progetto della Pedemontana Veneta, quella i cui lavori sono stati inaugurati il 10 novembre scorso da Zaia. Il Tar ha accolto le ragioni di un cittadino, che contestava la legittimità della procedura intrapresa dal Governo Berlusconi e dalla Giunta Galan e poi Zaia per l’approvazione del Progetto. Non bastava infatti, secondo Berlusconi e Galan, che la pedemontana fosse inserita tra i progetti della Legge Obiettivo, quella che sveltiva l’iter di approvazione delle opere strategiche inserite nella programmazione del CIPE. Per saltare tutte le procedure si era seguita la strada delle procedure d’urgenza della protezione civile. Il Governo aveva infatti dichiarato lo stato di emergenza, come si fa nel caso di alluvioni o terremoti, per la situazione del traffico tra Vicenza e Treviso. In questo modo si legittimava l’emanazione di ordinanze d’urgenza che potevano derogare a qualsiasi legge, perché, si sa, se c’è una emergenza bisogna agire subito. Con decreto del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi veniva individuato un commissario straordinario, nella figura dell’ingegner Vernizzi, autorizzato a procedere per ordinanze di protezione civile. Il progetto definitivo della Pedemontana veniva approvato con una di queste ordinanze. Secondo il Tar il decreto del Presidente del Consiglio che dichiarava lo stato di emergenza era immotivato, e di conseguenza risultano illegittime la nomina del commissario e le sue deliberazioni sull’opera. La stessa procedura di straordinarietà, che come è noto era molto cara a Berlusconi e alla sua corte, in particolar modo al capo della Protezione Civile Bertolaso e alle imprese che lavoravano per la Protezione Civile, è stata utilizzata in Veneto anche per la realizzazione del Passante di Mestre. Anzi, quel provvedimento del 2003 ha rappresentato il primo caso di una dichiarazione di emergenza applicata alla congestione del traffico stradale. La Corte dei Conti, nella sua indagine sulle procedure e i costi del Passante, a maggio di quest’anno rilevava come: “La mutazione – per così dire “genetica” – delle ordinanze di protezione civile… ha trasformato impropriamente questo strumento in mezzo ordinario di soluzione ai problemi organizzativi dell’apparato amministrativo pubblico, provocando una marginalizzazione dei procedimenti di affidamento normativamente previsti (codice dei contratti) e l’esclusione degli organi di controllo come la Corte dei conti o l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”. Per questo la Corte auspicava che si tornasse a utilizzare le ordinanze straordinarie solo in casi di vera calamità o catastrofe. La sentenza del Tar si pone in questo solco, e afferma la necessità di “scongiurare la praticabilità di surrettizie scorciatoie esclusivamente preordinate a garantire l‟inosservanza della legge”. Recita infatti la sentenza del TAR: “Se è vero che, soprattutto negli ultimi anni, la superfetazione della decretazione d’urgenza ha indotto un‟evidente espansione del concetto stesso di “straordinarietà” dell’intervento (in molti casi atteggiantesi quale “ordinaria” modalità di attuazione dell’azione pubblica), va invece rimarcato come la necessità di riaffermazione dell’“ordinario” quadro normativo ordinamentale imponga di ricondurre l’impiego di tale strumento in un ambito di effettiva, quanto comprovabile, eccezionalità: sì da scongiurare la praticabilità di surrettizie scorciatoie esclusivamente preordinate a garantire l‟inosservanza della legge, laddove quest’ultima venga “sterilizzata” dalla consentita derogabilità alle disposizioni di rango primario. Se, a tale riguardo, non può esimersi il Collegio dal formulare l’auspicio che competente Pubblica Autorità promani un forte segnale di discontinuità quanto all’uso intensivo – quanto, frequentemente, inappropriato – della decretazione d’urgenza, il proposto thema decidendum impone di ribadire la constatata inadeguatezza motivazionale del decreto presidenziale del 31 agosto 2009, laddove – pur a fronte della precedente inclusione dell’opera nel novero degli interventi rilevanza strategica (alla quale accede una ben delineata configurazione degli snodi preordinati alla realizzazione dell’infrastruttura, con ricadute anche di carattere processuale volte ad accelerare la definizione delle controversie eventualmente insorte) e del successivo affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione della Pedemontana, nondimeno è stato deciso – invero, sorprendentemente – di presidiare il prosieguo del percorso realizzativo con un intervento commissariale ex lege 225/1992” Il Presidente Zaia ha parlato, a proposito della sentenza del TAR, di “eccesso di democrazia”. In realtà c’è stato un deficit di democrazia nelle modalità di approvazione del progetto della Pedemontana, come oggi certifica il TAR e già denunciava la Corte dei Conti per il Passante. Tanto più ingiustificabile, se si considera che il Governo Berlusconi nel 2001 emanò la Legge Obiettivo, che doveva per l’appunto servire a superare lungaggini burocratiche e a consentire una rapida realizzazione delle grandi opere pubbliche, a partire da quelle disegnate da Berlusconi in TV sulla lavagna messa a disposizione dal fido Vespa. Salutiamo quindi con soddisfazione questa sentenza, nell’attesa di conoscere la deliberazione del Consiglio di Stato al quale la Regione ha presentato ricorso, perché punta a smantellare uno dei lasciti negativi del berlusconismo: l’utilizzo della protezione civile per la realizzazione di opere pubbliche saltando le regole, la gestione di grandi eventi come le visite del Papa o anche solo le feste religiose attraverso procedure d’urgenza come si fosse di fronte ad un terremoto. Tutto accentrato nelle mani di pochi fedelissimi, in primis di quelle del capo della Protezione Civile Bertolaso che Berlusconi nominò pure sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Lo stesso meccanismo che faceva ridere a crepapelle lo spregiudicato imprenditore che si fregava le mani per l’avvenuto terremoto a L’Aquila pregustando i ricchi appalti che gli sarebbero spettati. Se il blocco della Pedemontana verrà confermato, per il territorio di Treviso ci sarà anche la positiva conseguenza del tramonto dell’operazione Barcon a Vedelago, dove i cavatori propongono di aggiungere, e in parte di finanziare, un nuovo casello alla costruenda Pedemontana che sia di servizio alle tante cave della zona attraverso una nuova viabilità di collegamento, e in cambio chiedono di poter cementificare trasformare quasi 90 ettari di area agricola, che sta alle spalle della bellissima Villa Emo a Fanzolo, trasformandola in area industriale e commerciale. Una parte del terreno agricolo verrebbe utilizzata per insediarvi uno stabilimento per la produzione del latte, per la macellazione e la lavorazione dei derivati, e accanto una specie di enorme supermercato per prodotti a km zero. L’altra parte del territorio agricolo verrebbe occupato da una cartiera, ora insediata a Piombino Dese nel padovano, che si svilupperebbe su due piani. Uno dei quali interrato, cioè da scavare. Si tratta di una operazione contro la quale sono schierati non solo i comitati locali ma anche tutte le associazioni di categoria, e che vede invece il sostegno degli amministratori locali della Lega.

Il Tar blocca la Pedemontana Veneta: un colpo al berlusconismo e allo zaismoultima modifica: 2012-01-08T11:52:00+01:00da sdluca1
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